Societ

Società immobiliari alle prese con la verifica del reddito minimo e con la pianificazione fiscale per il 2007: il fatto di essere considerate come non operative potrebbe consentire l’accesso ai regimi agevolativi di trasformazione o scioglimento che, con tutta probabilità , saranno introdotti con la finanziaria per il 2007. In ogni caso, ai fini della determinazione dell’acconto, si è rivelata irrilevante la circostanza che, per il periodo di imposta 2005, le società in questione si ritenessero in una situazione di non normale svolgimento dell’attività .
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La situazione delle società non operative
Le disposizioni modificative dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 come introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 hanno via via assunto sempre maggiore rilievo con il decorrere del tempo emergendo, in tutta la loro valenza, al momento di determinazione degli acconti di imposta da parte dei soggetti Ires. A tale proposito, deve essere ricordato che la circolare n. 34 dell’agenzia delle entrate ha affermato che il ricalcolo dell’acconto doveva avvenire :
- applicando i nuovi coefficienti a ritroso al fine di verificare la soglia di operatività o meno;
- non tenendo conto delle situazioni di non normale svolgimento dell’attività esistenti per il periodo di imposta 2005 e in base alle quali, di fatto, i soggetti potenzialmente interessati hanno potuto sottrarsi in Unico (UCOI.OB – notizie) 2006, alla applicazione delle disposizioni in materia di società di comodo.
Proprio l’eliminazione, tra le cause di esclusione automatica (ma di autovalutazione del contribuente) di quelle ipotesi riconducibili al periodo di non normale svolgimento dell’attività ha prodotto le difficoltà più evidenti in quanto, attraverso le modifiche normative sono solo le situazioni oggettive e di carattere straordinario che possono escludere dalla applicazione dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994. Tali circostanze, peraltro, possono essere assunte al momento di presentazione di una istanza di disapplicazione della norma secondo le disposizioni di cui all’articolo 37 bis, comma 8, del dpr n. 600 del 1973 ma non possono rilevare in modo automatico.
Infatti, laddove il contribuente ritenesse sussistenti le predette circostanze, il mancato adeguamento comporterebbe con tutta probabilità la notifica di un avviso di accertamento avverso il quale sarebbe comunque possibile adire la via amministrativa ovvero quella del contenzioso.
Nel concreto, i nuovi meccanismi applicativi in materia di società di comodo hanno interessato, in particolare, il comparto immobiliare e quello finanziario. Il primo settore evidenzia la difficoltà di raggiungimento del coefficiente di redditività correlato agli immobili pari al 4,5% del valore degli stessi mentre, nel secondo caso, è frequente l’ipotesi di società che non raggiungono l’ammontare dei dividendi che costituiscono anche il riferimento per la determinazione del reddito minimo in virtù di decisioni o condizioni ricorrenti in capo alle società controllate.
Le possibili vie di uscita
È stato più volte sottolineato come la nuova formulazione della norma non sia stata accompagnata da provvedimenti che il legislatore, nei casi in cui ha introdotto o modificato la disciplina in materia di società non operativa, ha costantemente abbinato. Ci si riferisce, in particolare, alla assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci ovvero alle procedure di scioglimento delle società o di trasformazione delle stesse in società semplici.
Tali ultimi provvedimenti potrebbero comunque giungere con la manovra finanziaria del 2007 e, laddove fossero ratificati in via definitiva, dovranno essere valutate le conseguenze in termini di carico impositivo considerando che, nelle precedenti occasioni, si richiedeva il pagamento di imposte sostitutive. Va osservato come, laddove tali provvedimenti dovessero giungere, i contribuenti potrebbero contare su un patrimonio interpretativo già esistente in quanto, ad esempio con la circolare n. 112 del 1999, l’amministrazione finanziaria aveva fornito utili chiarimenti interpretativi in materia. È evidente che dall’ultima ´tornata’ di provvedimenti agevolativi deve essere considerato anche il cambiamento dei meccanismi di tassazione di base in considerazione della riforma Ires che potrebbe portare, in termini di risultato fiscale complessivo, a nuova considerazioni soprattutto in materia di partecipazioni societarie.
Senza dimenticare, peraltro, che ipotesi quali quella della trasformazione in società semplice, secondo l’interpretazione precedente fornita dall’amministrazione finanziaria, consentivano di non interrompere, ad esempio, il quinquennio di possesso degli immobili ai fini della determinazione di redditi diversi in capo alla società semplice. Con una conseguenza positiva anche sulle successive vicende di beni di proprietà attualmente di società commerciali operanti nel settore immobiliare, settore, come detto, particolarmente interessato dalle modifiche contenute nel decreto legge n. 223 del 2006.

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