Interessi passivi detraibili entro un anno dalla fissazione della dimora

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Probabilmente in molti sono all’oscuro del fatto che sulla propria dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione gli interessi passivi riguardanti il mutuo ipotecario contratto nel momento dell’acquisto della prima abitazione. Va specificato tuttavia che tutto ciò è possibile entro e non oltre un anno dalla fissazione della dimora.

Portando un esempio pratico potremmo dire che se un cittadino ha acquistato un immobile nel settembre del 2008 e ha trasferito lì la propria residenza solo nel mese di marzo del 2009 (in 6 mesi, dunque), secondo l’articolo 15, comma 1, lettera b del Tuir, gli interessi detraibili equivalgono al 19% proprio perché c’è stato il rispetto del requisito di fissazione della dimora entro un anno solare dall’acquisto della suddetta abitazione.

Inoltre, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 26/E, pararafo3, risalente al 31/05/2005, è possibile detrarre ogni onere accessorio e tutte quelle quote di rivalutazione indissolubilmente legate a quelle clausole di indicizzazione per i soggetti residenti nel Bel Paese o in un qualunque altro stato appartenente alla Comunità Europea, ma anche ad organizzazioni nel territorio statale. Tutto ciò è possibile entro i limiti imposti dalla legge, ossia per una cifra non superiore ai 4.000 €.

E’ bene specificare che tra le spese accessorie possibili da detrarre ci sono anche le spese di mediazione, le imposte di registro, catastali e ipotecarie e infine l’onorario del notaio.

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