Innanzitutto l’espropriazione immobiliare è la procedura che consente di sottrarre coattivamente al debitore i propri beni immobili e di trasformarli in denaro per soddisfare le pretese del creditore. Quest’ultimo munito di titolo esecutivo promuove la procedura notificando l’atto di precetto e trascrivendo entro i successivi 90 giorni, il pignoramento. Trascorsi 10 giorni può, con ricorso, chiedere al Tribunale la vendita del bene, allegando la documentazione catastale, la certificazione di destinazione urbanistica e dei pubblici registri immobiliari, ovvero certificazione notarile sostitutiva. Entro 30 giorni dal deposito, il Giudice nomina un esperto per valutare i beni pignorati, fissando apposita udienza, per i successivi 90 giorni, per la comparizione delle parti e dei creditori. Se all’udienza non vi sono opposizioni o se si raggiunge un accordo, il Giudice dell’Esecuzione ordina la vendita senza incanto, assegnando un termine per il deposito delle offerte di acquisto. L’avviso d’asta è pubblicato all’albo dell’ufficio giudiziario e nei principali quotidiani di informazione locale , nazionale o in altri mezzi di diffusione nonché in appositi siti internet. La vendita senza incanto è la forma di vendita preliminare e necessaria perchè si possa poi procedere alla vendita con incanto. Chiunque può
parteciparvi, presentando in cancelleria la propria offerta mediante dichiarazione scritta in busta chiusa, in cui abbia indicato il prezzo, il tempo, il modo di pagamento e ogni altro elemento utile. Unitamente all’offerta deve essere depositata una cauzione in misura non inferiore ad 1/10 del prezzo proposto. Se l’offerta è unica ed è superiore al valore di stima di almeno 1/5, essa è senz’altro accolta; in caso contrario, se vi è opposizione da parte del creditore precedente, ovvero se il Giudice ritiene che il bene possa esser meglio venduto all’incanto, si procede con tale forma di vendita. La vendita con incanto si effettua solo se la vendita senza incanto non ha potuto aver luogo o non ha dato esito positivo per assenza di offerte, inefficacia o inadeguatezza delle stesse. La gara si svolge pubblicamente innanzi al Giudice con aggiudicazione all’ultimo maggior offerente. Qualora l’asta non abbia luogo per mancanza di offerte, se non vi sono domande di assegnazione da parte dei creditori o se il Giudice dell’Esecuzione ritiene di non accoglierle, può esser disposto nuovo incanto, eventualmente con diverse modalità di esecuzione e forme di pubblicità, fissando un prezzo base d’asta inferiore di 1/5. L’aggiudicatario definitivo deve corrispondere il saldo del prezzo, nel termine indicato dal Giudice, che non può essere superiore a 60 giorni. Avvenuto il pagamento del prezzo il Giudice pronuncia decreto di trasferimento, mediante il quale l’aggiudicatario acquista il diritto di proprietà sull’immobile oggetto della procedura esecutiva, ed ordina la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni che gravano sul bene.
