Caparra pernitenziale

La caparra penitenziale viene sancita dall’articolo 1386 del Codice Civile ed è la somma che una parte dà ad un’altra, anche se non rappresenta, come nel caso della caparra confirmatoria, una cautela contro l’inadempimento, ma è il corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dal rapporto contrattuale.

Una volta versata la caparra penitenziale, i contraenti si riservano la scelta tra l’adempimento ed il recesso.

Il recesso si attua per volontà unilaterale: rinunziando alla caparra nelle mani della controparte, se recede il soggetto che l’ha consegnata, o provvedendo alla restituzione di una doppia nell’ipotesi inversa la c.d. multa penitenziale.

Qui, a differenza che nella caparra confirmatoria, il recesso non è giustificato dall’inadempimento della controparte ma costituisce la facoltà di esercitare un diritto di pentirsi di avere concluso il contratto; la caparra penitenziale costituisce dunque il prezzo dell’esercizio di tale diritto e deve essere restituita non appena il recesso non sia più esercitabile.

La caparra penitenziale rappresenta, in definitiva, il corrispettivo del diritto di recesso e viene stabilita convenzionalmente: chi decide di recedere deve dare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra parte non potrà chiedere altro.

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