Compromesso

Nella prassi il contratto preliminare di una compravendita immobiliare è chiamato compromesso.

Il compromesso è u vero e proprio contratto con cui futuro compratore e futuro venditore si accordano sulle più importanti condizioni di compravendita che si impegnano a perfezionare successivamente ed entro una certa data con il cosiddetto “rogito”. Con il compromesso quindi le parti promettono di concludere un futuro contratto di cui fin d’ora viene determinato l’intero contenuto.

Nell’atto devono essere indicati:

  • i dati anagrafici di compratore e venditore;
  • descrizione particolareggiata dell’immobile oggetto di compravendita;
  • prezzo pattuito, modalità e scadenze di pagamento;
  • data pattuita del rogito;
  • data di effettiva consegna dell’immobile;
  • importo e natura della caparra, che può essere confirmatoria o penitenziale;
  • garanzia riguardo l’inesistenza di ipoteche o di altre servitù sull’immobile.

Con il compromesso, in sostanza, non si trasferisce la titolarità di un bene, ma ci si obbliga a tale trasferimento in un secondo momento, ad esempio perché si vogliono verificare la persistenza dell’interesse alla transazione, la sussistenza di determinati vizi, o perché ci si vuole riservare la possibilità di apportare modifiche.

Ove una delle parti si rifiuti di stipulare il successivo contratto definitivo, l’altra parte potrà ottenere una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti dello stesso compromesso.

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