È possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al tempo concordato, restituendo l’importo convenuto con alcune maggiorazioni.
La banca, infatti, richiederà il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto nel contratto, di un compenso comunque non superiore ad un punto percentuale del capitale residuo.
Qualora il contratto non specifichi qual è l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere come capitale residuo la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell’adempimento anticipato. Il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo è invece quello in vigore al momento dell’adempimento anticipato.
L’estinzione anticipata quindi è la facoltà di pagare prima della scadenza del finanziamento sia il capitale sia gli interessi, in modo da estinguere completamente il rapporto.
Tale tipologia di estinzione avviene di solito quando le mutate condizioni dei mercati finanziari internazionali rendono possibile ottenere denaro ad un costo più basso e quindi si preferisce estinguere il debito meno conveniente.
Tuttavia, la richiesta di estinzione anticipata, viene considerata nella prassi inadempimento poiché dalla cessazione del rapporto dipende un mancato titolo del mutuante a richiedere interessi per la residua parte di tempo di durata del prestito originariamente prevista.
