Tramite un’ assicurazione ci si garantisce contro il verificarsi di un evento. Affinché si possa concludere un contratto assicurativo occorre che si sia una probabilità che questo rischio si verifichi e che questo rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi né da parte della società di assicurazione).
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di eventi naturali, ecc…). Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest’ultimo caso il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.
Alcune forme assicurative sono obbligatorie: il cittadino (o la società di persone e la società di capitali) è obbligato a contrarre un’assicurazione, alcune volte potendo scegliere con quali società di assicurazione stipulare un contratto di assicurazione obbligatorio (come, ad esempio un’assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli) altre volte invece è obbligato a rivolgersi ad un’unica società, tipicamente statale (come, ad esempio, per l’INAIL, assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori).
A fronte dello spostarsi del rischio (dalla persona alla società di assicurazione) la persona paga un importo (detto “premio assicurativo”) alla società di assicurazione che si impegna a sopportare un ben identificato rischio fino ad un determinato capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini (capitale assicurato o massimale assicurativo) hanno due significati diversi.
Il contratto in generale, nozione. Il contratto è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve (oblato). L’incontro di due volontà porta alla formulazione del reciproco consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale). A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato. L’accordo si riferisce anche a modificare o estinguere un contratto già esistente e, quando ciò avviene, si pone in essere un nuovo contratto con caratteristiche diverse dal precedente e come tale deve essere considerato.
La definizione secondo la legislazione vigente. Art. 1321. Nozione. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Art. 1325. Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto sono: – l’accordo delle parti; – la causa; – l’oggetto; – la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. La disciplina giuridica, anche se nel suo complesso presenta connotazioni semplicistiche, assolve positivamente il proprio compito. Da un’attenta lettura delle norme si desume che la disciplina della legge, ben al di là dall’essere completa ed esaustiva, consente un ampio margine all’autonomia privata e la possibilità di un costante adeguamento alle innovazioni introdotte sul mercato assicurativo.
2 Requisiti del contratto in generale. L’articolo 1325 del Codice Civile enuclea gli elementi essenziali del contratto. La mancanza anche di un solo elemento invalida giuridicamente il contratto. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354); dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall’inosservanza della forma ecc. Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, avviene per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo. In questo caso il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato, la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento, ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato. Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura art. 1398 Codice Civile, il mancato consenso del creditore art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto art. 1184 Codice Civile, la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificata art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito art. 1294 Codice Civile, il difetto di pubblicità art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa art. 2704 Codice Civile. Art. 1184. Termine. Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. La norma intende proteggere il debitore, cioè la parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l’adempimento sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si presume a favore del debitore. Art. 1294. Solidarietà tra condebitori. I condebitori sono tenuti in solido (artt. 1716, 1944, 1946, 2054, 2055), se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. La norma pone una presunzione (relativa) di solidarietà passiva, nel senso che, nel caso in cui si ha una pluralità di debitori, tenuti alla medesima prestazione, in virtù di un medesimo fatto, allora l’obbligazione è solidale, a meno che la legge o il titolo non dispongano diversamente. La norma non si riferisce alla solidarietà attiva, per la quale vige perciò la regola contraria: le obbligazioni con più creditori sono normalmente parziarie, a meno che la legge o il titolo dispongano per la solidarietà. Art. 1353. Contratto condizionale. Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto. Dalla condizione volontaria va distinta la condizione legale che non costituisce una clausola accessoria del regolamento negoziale, bensì è prevista dal legislatore, quindi costituisce un requisito necessario di efficacia del negozio giuridico. In linea di massima la disciplina dettata per la condizione volontaria è applicabile alla condizione legale. La condizione volontaria, infine, si distingue dalla presupposizione che costituisce una condizione implicita del negozio, giacché, pur non essendo espressa sotto forma di clausola accessoria incide sugli effetti di esso; difatti, la presupposizione è una situazione di fatto, indipendente dalla volontà dei contraenti, attuale o futura, che senza essere espressamente menzionata, rappresenta il presupposto oggettivo del negozio giuridico. L’esempio tradizionale è quello di chi prende in locazione un balcone prospiciente la strada dove si svolgerà una manifestazione per assistervi: il contratto trova il suo evidente presupposto nel fatto della manifestazione, anche se ciò non risulta espressamente dal suo contenuto. La dottrina tradizionale negava la rilevanza giuridica della presupposizione considerandola come una condizione non sviluppata. In tempi recenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto tale istituto; mentre la dottrina dà rilevanza alla presupposizione attraverso l’annullamento per errore se riconoscibile, la giurisprudenza ricorre più spesso alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467, determinando, la mancanza del presupposto oggettivo, uno squilibrio nell’assetto degli interessi delle parti. Art. 1362. Intenzione dei contraenti. Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. (Cassazione Civile Sez. II, 13 maggio 1998 Sentenza n° 4811 Contratti in genere – Interpretazione – Letterale – Carattere primario. Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 cod. civ. il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto.)
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto Art. 1363. Interpretazione complessiva delle clausole.
4 Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. Art. 2644. Effetti della trascrizione. Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore . Gli effetti della trascrizione hanno la funzione di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa. La trascrizione, cioè, ha di regola solo efficacia dichiarativa; l’atto è perfettamente valido ed efficace tra le parti e il fine della trascrizione è di renderlo opponibile ai terzi. Art. 2704. Data della scrittura privata nei confronti dei terzi. La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.. 1.4 Categorie di contratti. Per i loro elementi di distinzione, i contratti sono suddivisibili nei seguenti raggruppamenti: – contratti a prestazioni corrispettive; – contratti a titolo gratuito; – contratti a titolo oneroso; – contratti ad esecuzione istantanea; – contratti aleatori (quali il gioco e la scommessa); – contratti certi; – contratti con prestazione a carico di una sola delle parti; – contratti consensuali; – contratti di durata; – contratti per adesione; – contratti reali. Il contratto d’assicurazione appartiene alla categoria dei contratti consensuali, perché prende origine esclusivamente dall’accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità. Secondo il nostro Codice Civile (artt. 1882 e 1917) l’assicurazione è quel contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga: 1. a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 Codice Civile); 2. a tenere indenne l’assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (art. 1917 Codice Civile); 3. a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 Codice Civile). Art. 1372. Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. L’espressione “il contratto ha forza di legge tra le parti” significa che le parti non possono sottrarsi al dovere di osservare il contratto, secondo il tenore di esso nel suo complesso e nelle sue singole parti. Chi tra i contraenti risulta inadempiente ne sopporta la responsabilità. Il vincolo contrattuale resta in vita per tutto il tempo del contratto. La volontà di uno solo dei contraenti non è sufficiente a determinare l’anticipata risoluzione del contratto o la sua parziale modifica. Ciò è vero se nel contratto non è presente la c.d. “clausola di rescindibilità” che consente ad uno solo dei contraenti di chiedere la risoluzione anticipata del contratto. Vale la pena accennare che, laddove le polizze d’assicurazione prevedano per l’anticipata risoluzione del contratto il pagamento di un’indennità, ciò non significa per nulla che la risoluzione può essere unilaterale, occorre sempre e in ogni modo il consenso di tutte le parti coinvolte. La proposta di assicurazione è irrevocabile per 15 giorni e il contratto si ritiene concluso solo quando l’assicuratore informa l’assicurato della propria disponibilità ad assumere il rischio. 1.5 Le principali categorie di assicurazione. Da quanto esposto nei precedenti paragrafi si possono individuare due categorie d’assicurazione: 1. L’assicurazione contro i danni, tra essa trovano cittadinanza i contratti con i quali l’assicuratore risarcisce la diminuzione del patrimonio dell’assicurato in relazione al verificarsi di un evento dannoso, tra tali gli eventi sono contemplati la distruzione, la perdita, il deterioramento di beni (assicurazione per i danni a cose); la diminuzione o la totale perdita della capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla persona); la responsabilità dell’assicurato per i danni arrecati a terzi o a cose di terzi (assicurazione della responsabilità civile). 2. L’assicurazione sulla vita, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, dove l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale ovvero una rendita quando: • sopraggiunge la morte dell’assicurato (assicurazione per il caso di morte); • l’assicurato raggiunge una determinata età (assicurazione per il caso di vita); • alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte dell’assicurato (polizze miste). In questo manuale ci limiteremo ad analizzare esclusivamente il contratto di assicurazione nei rami danni. 1.6 Requisiti necessari del contratto di assicurazione. Art. 1882. Nozione. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Un contratto d’assicurazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 1. è oneroso, l’assicuratore assume su di sé un rischio dietro pagamento di un premio, 2. è aleatorio, per entrambi i soggetti (assicurato e assicuratore) esiste l’incertezza dell’accadimento o non di un dato evento; 3. è soggetto ad un vincolo di reciprocità tra l’assicurato e l’assicuratore.2 2 Giudice di pace Sez. VI, 27 novembre 1999 Sentenza n° 6266 Clausole abusive – Polizza che riserva al solo assicuratore la facoltà di recedere in caso di sinistro – Nullità della clausola ma non del contratto – Nozione di consumatore. A seguito della legge 6 febbraio 1996 n° 52 con la quale sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori in taluni rapporti con categorie professionali, sono state introdotte e regolate ulteriori ipotesi legali di clausole preventivamente inefficaci o nulle, in aggiunta a quelle configurate come onerose dall’art. 1341 Codice Civile con riferimento ai contratti c.d. “per adesione”; tra esse figura anche la clausola con cui viene riservato solo ad una parte il diritto di recesso facoltativo senza prevedere la reciprocità per entrambe le parti dell’esercizio di tale diritto. L’invalidità della citata clausola, da considerarsi “tamquan non esset”, non inficia però la validità del vincolo contratto tra le parti e quella della restante parte della disciplina negoziale; ne discende che è destituita di fondamento l’eccezione opposta all’assicurato che pretende di non pagare il premio dovuto sul rilievo della mancata previsione della possibilità di esercitare – a sua volta – il recesso in caso di sinistro, in quanto tale eccezione si basa su di un’arbitraria lettura di una clausola della quale si nega da una parte la sopravvivenza perché in contrasto con la normativa comunitaria e nel contempo se ne invoca l’applicazione a senso unico a favore del consumatore. Come chiarito dalle direttive comunitarie e secondo un’interpretazione razionale e protesa a cogliere lo spirito del sistema recato dall’art. 1469 Codice Civile, tra i s
oggetti destinatari da un lato e consumatori dall’altro, possono annoverarsi nella prima categoria anche gli Assicuratori e nell’altra anche i soggetti che vanno al di là della semplice persona fisica, come esemplificativamente i condominii, le associazioni, le persone giuridiche, ecc. Se è vero che il singolo contratto d’assicurazione possiede una connotazione aleatoria, è altrettanto vero che l’impresa assicuratrice opera invece secondo un rigoroso principio tecnico. I contratti d’assicurazione sono basati su un principio di probabilità statisticamente accertato.
