Guida: Leasing ammissibile al cofinanziamento (1°parte)

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Il leasing, altrimenti detto “locazione finanziaria di un bene”, secondo quanto definito all’interno del regolamento CE numero 1083 del 2006, a partire dal primo gennaio 2009, con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 numero 196, è soggetto all’ammissibilità al cofinanziamento nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente;
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l’utilizzatore.

Vediamo un pò più in dettaglio di cosa si tratta e soprattutto chi può beneficiare di questa normativa.

Fatta salva l’ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa riguardante il leasing è ammissibile al cofinanziamento qualora venga utilizzato da parte del concedente con l’obiettivo di ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, oppure (ed è un caso abbastanza frequente), quando i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto o prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

La normativa attualmente in vigore specifica a chiare lettere che in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza l’approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo del contratto di leasing.

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