
Il leasing, altrimenti detto “locazione finanziaria di un bene”, secondo quanto definito all’interno del regolamento CE numero 1083 del 2006, a partire dal primo gennaio 2009, con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 numero 196, è soggetto all’ammissibilità al cofinanziamento nei seguenti casi:
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente;
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l’utilizzatore.
Vediamo un pò più in dettaglio di cosa si tratta e soprattutto chi può beneficiare di questa normativa.
Fatta salva l’ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa riguardante il leasing è ammissibile al cofinanziamento qualora venga utilizzato da parte del concedente con l’obiettivo di ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, oppure (ed è un caso abbastanza frequente), quando i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto o prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
La normativa attualmente in vigore specifica a chiare lettere che in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza l’approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo del contratto di leasing.

maggio 26th, 2009
seowebbs
Pubblicato in in
Tags: 
Chiudi
Diventa Redattore!