Credito al consumo, impalpabile trasparenza (3° e ultima parte)

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Riprendendo le fila del discorso e concludendo questa terza e ultima parte, aggiungiamo che è stata eseguita anche una verifica in merito alla disponibilità dei foglietti informativi, presso i punti vendita oggetto dell’indagine, e dell’informativa precontrattuale che, in base alla normativa sulla trasparenza del 2003, il cliente ha diritto di consultare se la richiede.

Dall’indagine è emersa la totale assenza dei foglietti informativi, presso i punti vendita visitati. In luogo di questi, è stata registrata una massiccia disponibilità di materiale pubblicitario che, ovviamente, non contiene informazioni tali da poter consentire al cliente di analizzare con dovizia di particolari ogni aspetto del finanziamento che va sottoscrivendo. Scarsa anche la disponibilità dell’informativa precontrattuale, riscontrata soltanto in due esercizi commerciali.

La colpa non è sicuramente degli esercenti che si trovano a dover effettuare contemporaneamente una vendita e il collocamento di un prodotto finanziario, fattispecie quest’ultima, per la quale non hanno un’adeguata formazione, ma delle società finanziarie che dovrebbero fornire adeguata assistenza professionale ai commercianti ed ai loro clienti.

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